Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4456 del 05/03/2015 (Rv. 634487 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Pronunce della Corte di cassazione - Vizio revocatorio - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4), cod. proc. civ., deve presentare i caratteri dell'evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha escluso presentasse tali caratteri ed integrasse, quindi, un vizio revocatorio la questione mai sollevata e trattata nel giudizio di cassazione del passaggio in giudicato di una statuizione non appellata della commissione tributaria provinciale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)