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Sez. 1, Sentenza n. 1583 del 01/12/1969 Ud. (dep. 01/07/1970) Rv. 114787 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA -NECESSITA DI SPECIFICO GRAVAME -RIGUARDA ANCHE IPOTESI DI NULLITA ASSOLUTA.*
Stato
decisa il 1969-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114787-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA -NECESSITA DI SPECIFICO GRAVAME -RIGUARDA ANCHE IPOTESI DI NULLITA ASSOLUTA.*

A norma dell'art 200 cod proc pen anche l'ordinanza dichiarativa di contumacia - come ogni altra ordinanza dibattimentale - deve essere sottoposta ad impugnazione, onde, in difetto di specifico gravame, essa diviene inoppugnabile, non essendo sufficiente a superare la relativa preclusione il gravame proposto contro la sentenza che definisce il giudizio. Tale preclusione opera anche in riferimento alle eccezioni di nullita di ordine generale, poiche l'insanabilita prevista dall'art 185 n 3 cod proc pen va intesa come potere-dovere di rilevare anche d'ufficio la nullita, sempre che il provvedimento viziato si trovi ancora legittimamente sub iudice. Ove, invece, difetti tale condizione per il mancato esperimento del rituale mezzo di impugnazione, la rilevabilita ex officio del vizio, se pur questo sia insanabile, viene meno, a causa della intervenuta definitivita del provvedimento. (V 112584, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)