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Sez. 1, Sentenza n. 6566 del 17/07/1997 (Rv. 506099 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - IN GENERE | Intervenuta pronuncia di separazione personale - Obbligo di fedeltà reciproca - Sua sopravvivenza alla luce della legge n. 151 del 1975 - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506099-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - IN GENERE

L'obbligo di fedeltà fra i coniugi sancito dall'art. 43 cod. civ., risulta strettamente connesso alla convivenza e non è compatibile con il regime di separazione, come già affermato dalla Corte Costituzionale già con sentenza 18 aprile 1974, n. 99, resa ancora nel vigore della normativa precedente alla riforma del 1975. Tale ultima riforma, poi, ha abrogato il testo dell'art. 156 cod. civ., ove era previsto, al primo comma, che il coniuge incolpevole " conserva i diritti inerenti alla sua qualità di coniuge che non sono incompatibili con lo stato di separazione", e vi ha sostituito una norma intitolata" effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi". Una tale abrogazione, inserita in una riforma radicale del sistema in cui era collocata, non può essere interpretata se non nel senso della totale abolizione delle disposizioni in esse contenute, e della persistenza, in regime di separazione, dei soli diritti - doveri di carattere patrimoniale, con esclusione, in particolare, dell'obbligo reciproco di fedeltà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)