Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 04/04/2014 (Rv. 630120 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI | Sospensione tra coniugi - Applicabilità durante il regime di separazione personale - Esclusione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI
La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)