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Sez. 2, Sentenza n. 1788 del 03/10/1970 (Rv. 347754 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE - ARBITRATO IRRITUALE - ARBITRAGGIO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1970-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347754-01

ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE - ARBITRATO IRRITUALE - ARBITRAGGIO - DIFFERENZE.*

Nell'arbitrato le parti demandano agli arbitri il compito di risolvere divergenze sorte in ordine ad un rapporto precostituito in tutti i suoi elementi e cio o mediante esplicazione di una funzione giurisdizionale (arbitrato rituale), dato che la decisione che viene emanata e destinata ad acquistare, col decreto di esecutorieta del pretore, un'efficacia pari a quella della sentenza pronunciata dal giudice (il che puo, in ipotesi, verificarsi anche se gli arbitri siano stati autorizzati a decidere quali amichevoli compositori e quindi secondo equita o senza rigore di forme o inappellabilmente) ovvero mediante il conferimento agli arbitri, in qualita di mandatari e non di giudici, del compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte tra le parti in ordine ad un determinato rapporto giuridico, mediante una composizione transattiva o mediante un negozio di mero accertamento, riconducibile esclusivamente alla volonta dei mandanti da valere come contratto concluso dai mandanti medesimi e cioe mediante un'attivita sostitutiva di quella che sul piano contrattuale potrebbero svolgere le stesse parti, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della propria volonta, obbligatoria e vincolante (arbitrato libero o irrituale) il che da luogo alla formazione di un nuovo rapporto sul piano negoziale, senza l'osservanza delle norme contenute negli artt 806 e segg cod proc civ, data la natura non contenziosa dell'incarico. Nell'arbitraggio, infine, le parti demandano al terzo di determinare, invece, in loro sostituzione, qualche elemento del negozio giuridico non definito dalle parti, per modo che l'arbitratore, con la propria attivita volitiva ed autonoma, concorre all'integrazione e alla formazione del contenuto del negozio stesso. (V 3726'69, mass n 343975 3195'69, mass n 343189 3618'68, mass n 336881).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1425, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)