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Sez. 6, Sentenza n. 1631 del 05/12/1996 Ud. (dep. 21/02/1997) Rv. 207519 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Denaro riscosso dall'esattore nell'esercizio della sua funzione - Bene pubblico - Sussistenza - Fattispecie: appropriazione di importo di titoli emessi in favore dell'esattore in adempimento di debito tributario.
Stato
decisa il 1996-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207519-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il rapporto di imposta ha natura pubblica, sia nella fase dell'imposizione, sia in quella della riscossione; tale natura non muta anche quando l'esazione del tributo venga dall'ente impositore delegata al privato il quale quindi, in virtù della funzione attribuitagli, acquista la qualità di pubblico ufficiale. Conseguentemente il denaro di cui egli viene in possesso nell'adempimento della funzione pubblica di riscossione, costituisce, sin dal momento della sua esazione, "pecunia pubblica", né detta qualifica viene meno per l'obbligazione di quantità, cui l'esattore stesso è tenuto verso l'ente impositore (obbligo di versare il non riscosso per riscosso), trattandosi di un obbligazione sussidiaria a garanzia dell'ente pubblico. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto la configurabilità di peculato con riguardo ad appropriazione da parte dell'esattore, o del suo dipendente, dell'importo di titoli cambiari riscossi ed emessi in suo favore in pagamento del sottostante rapporto casuale di natura tributaria. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che, essendo comunque il denaro destinato alla pubblica amministrazione, non potevano rilevare le modalità di esazione e che il possesso del medesimo rimaneva qualificato dalla finalità di natura pubblicistica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)