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Sez. 2, Sentenza n. 1204 del 30/05/1967 (Rv. 327679 - 01)

USI CIVICI - DECISIONI - ACCERTAMENTO SULLA NATURA DEMANIALE O ALLODIALE DI UN TERRENO - LIMITI SOGGETTIVI.*
Stato
decisa il 1967-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327679-01

USI CIVICI - DECISIONI - ACCERTAMENTO SULLA NATURA DEMANIALE O ALLODIALE DI UN TERRENO - LIMITI SOGGETTIVI.*

In tema di Determinazione del terreno demaniale ai fini delle proposte di legittimazione e di eventuali reintegre, finche il procedimento rimane nella Sede amministrativa, il Commissario liquidatore degli Usi civici ha i piu ampi poteri discrezionali e di ufficio, in relazione alla valutazione della istruttoria e delle proposte di legittimazione, alla relativa pubblicazione e ai provvedimenti conseguenziali. Ma, una volta pubblicata la relazione del perito istruttore e le proposte di legittimazione, gli occupatori del terreno demaniale o, piu precisamente, quei soggetti che sono indicati come tali dalla relazione istruttoria, possono proporre opposizione innanzi al Commissario e tale opposizione instaura un giudizio contenzioso, che ha per oggetto la Determinazione della natura, allodiale o demaniale, del terreno in contestazione. Tale procedimento giurisdizionale contenzioso segue, le regole di qualsiasi procedimento giurisdizionale, e, pertanto, porta all'accertamento della volonta della legge nei confronti delle parti. L'accertamento della natura demaniale o meno della terra ha valore esclusivamente nei confronti degli occupatori presenti in giudizio e di quelle terre cui si riferiscono le occupazioni contestate nel giudizio, l'accertamento e la validita ed efficacia del giudicato non si estendono agli occupatori non presenti nel giudizio e che non hanno presentato opposizione, anche se le terre da essi occupate fanno parte del medesimo territorio o comprensorio in cui sono comprese anche le terre oggetto delle opposizioni. (Cfr. 3656-57).*

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 9 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)