Sez. U, Sentenza n. 2471 del 21/04/1982 (Rv. 420329 - 01)
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMPETENZA - IMPUGNAZIONI - COMPETENZA - LIQUIDAZIONE - OCCUPAZIONI E LEGITTIMAZIONI - TERRE DEL DEMANIO CIVICO - OCCUPAZIONI - PROCEDIMENTO DI LEGITTIMAZIONE - COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI - POTERE GIURISDIZIONALE - ESTENSIONE - LIMITI - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA LEGITTIMAZIONE - SINDACABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONSEGUENZE - DETERMINAZIONE DEL CANONE E DEL CAPITALE DI AFFRANCAZIONE - POTERE GIURISDIZIONALE DEL COMMISSARIO NEL CORSO DEL PREDETTO PROCEDIMENTO - INSUSSISTENZA - CONTESTAZIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO MEDESIMO - IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI FINALI DI QUEST'ULTIMO - AMMISSIBILITÀ.*
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMPETENZA - IMPUGNAZIONI - COMPETENZA - LIQUIDAZIONE - OCCUPAZIONI E LEGITTIMAZIONI - TERRE DEL DEMANIO CIVICO - OCCUPAZIONI - PROCEDIMENTO DI LEGITTIMAZIONE - COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI - POTERE GIURISDIZIONALE - ESTENSIONE - LIMITI - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA LEGITTIMAZIONE - SINDACABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONSEGUENZE - DETERMINAZIONE DEL CANONE E DEL CAPITALE DI AFFRANCAZIONE - POTERE GIURISDIZIONALE DEL COMMISSARIO NEL CORSO DEL PREDETTO PROCEDIMENTO - INSUSSISTENZA - CONTESTAZIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO MEDESIMO - IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI FINALI DI QUEST'ULTIMO - AMMISSIBILITÀ.*
Nel procedimento di legittimazione delle occupazioni di terre del Demanio civico, il potere giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli Usi civici è limitato all'accertamento dei presupposti della legittimazione delle occupazioni delle terre del Demanio civico (demanialità civica e legittimità dell'occupazione), mentre ogni Determinazione concernente le condizioni della legittimazione, compresa la misura del canone di natura enfiteutica da imporre sul fondo (art. 10 della legge 16 giugno 1927 n. 1766) e, quindi, del corrispondente capitale di affrancazione, rientra negli autonomi poteri di valutazione del Commissario, sindacabili solo dal giudice amministrativo in Sede di impugnazione degli Atti finali del procedimento di legittimazione (ordinanza di legittimazione e decreto di approvazione). Consegue che nel corso di tale procedimento né il Commissario, né altri ha potere giurisdizionale in ordine alla Determinazione del canone e del capitale di affrancazione summenzionati e che, successivamente alla conclusione del procedimento, le eventuali contestazioni circa la regolarità degli Atti del medesimo possono essere sollevate esclusivamente attraverso l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo dei suindicati Atti finali, dovendosi escludere un potere giurisdizionale del Commissario avente ad oggetto l'accertamento della regolarità degli Atti da lui stesso compiuti nel corso del procedimento. (V 1204/67, mass n 327679; (V 602/38).*
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 9 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)