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Sez. 5, Sentenza n. 12711 del 24/02/2003 Ud. (dep. 18/03/2003) Rv. 224263 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Falsità in titolo di credito - Perseguibilità a querela - Persona offesa dal reato - Individuazione.
Stato
decisa il 2003-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224263-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA

In tema di reati di falsità in titolo di credito, previsti dagli artt. 485 e 491 cod. pen., per persona offesa dal reato deve intendersi non soltanto il soggetto al quale sia stata falsamente attribuita l'emissione dell'atto falsificato, ma anche la persona che abbia ricevuto comunque un danno per l'uso che in concreto sia stato fatto del titolo(nella specie, la Corte ha riconosciuto la qualità di persona offesa, legittimata a presentare la querela ex art. 493-bis cod. pen., al beneficiario che aveva presentato all'incasso un assegno falsificato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491, Cod. Pen. art. 493 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)