Sez. 1 - , Ordinanza n. 5116 del 05/03/2018 (Rv. 647635 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE | Istituto di credito in liquidazione coatta amministrativa - Responsabilità dell'istituto cessionario dell'azienda per debiti del cedente - Insinuazione al passivo del cedente - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE
La responsabilità, per debiti del cedente, dell'istituto di credito cessionario d'azienda di altro istituto di credito posto in liquidazione coatta amministrativa può farsi valere solo con l'insinuazione nello stato passivo del cedente, ex art. 90, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente respinta l'azione di responsabilità perché proposta nei confronti dell'istituto cessionario mediante riassunzione del giudizio interrotto a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa dell'istituto cedente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)