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Sez. 1, Sentenza n. 22253 del 07/12/2012 (Rv. 624454 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Esperibilità dell'azione revocatoria nei confronti di istituto di credito cessionario dell'azienda di altro istituto posto in liquidazione coatta amministrativa - Art. 90 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Derogabilità.
Stato
decisa il 2012-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624454-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di esperibilità dell'azione revocatoria nei confronti dell'istituto di credito cessionario dell'azienda di altro istituto posto in liquidazione coatta amministrativa, è derogabile la disposizione di cui all'art. 90, comma secondo, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, sul limite di responsabilità del cessionario alle sole passività risultanti dallo stato passivo; possono, pertanto, essere oggetto di trasferimento anche i debiti futuri derivanti dall'esercizio di detta azione revocatoria, trattandosi di obbligazioni ad oggetto determinabile, in quanto all'atto della stipula della convenzione gli eventuali debiti sono identificabili sulla base dei pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti, risultanti dalla contabilità dell'azienda ceduta e considerato, altresì, che il limite alla responsabilità posto dal citato art. 90, risponde non solo all'interesse del cessionario, ma anche a quello pubblico a circoscriverne la responsabilità, per rendere più agevole la collocazione dell'azienda dell'impresa bancaria in liquidazione coatta amministrativa, o di sue porzioni o dei beni o rapporti che ad essa fanno capo, interesse che è tuttavia soddisfatto da una disciplina legale derogabile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 358 art. 90 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)