Sez. 3, Sentenza n. 462 del 09/03/1962 (Rv. 250725 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI- ALL'ESECUZIONE - DIFFERENZA - IPOTESI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI- ALL'ESECUZIONE - DIFFERENZA - IPOTESI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*
Mentre l'opposizione all'esecuzione ha per oggetto il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, in senso assoluto o relativamente a determinati beni dei quali si afferma l'impignorabilita (art 615 cod proc civ) l'opposizione agli Atti esecutivi ha per oggetto la regolarita della notificazione del titolo o del precetto e dei singoli Atti esecutivi (art 617 cod proc civ). ha natura di opposizione agli Atti esecutivi quella con la quale si deduce l'inesistenza del precetto e degli Atti successivi per essere stato il mandato in calce al precetto rilasciato a procuratore iscritto in altro distretto e per mancato tempestivo deposito in cancelleria del fascicolo dell'esecuzione, del titolo esecutivo e del precetto, la nullita del pignoramento immobiliare per non essere stato sottoscritto dalla parte istante ma da avvocato privo di mandato, a compiere Atti esecutivi, la nullita di altro pignoramento perche sottoscritto da avvocato munito di procura rilasciata in margine ad atto di precetto notificato da ufficiale giudiziario incompetente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)