Sez. 5, Sentenza n. 25869 del 16/05/2006 Ud. (dep. 25/07/2006) Rv. 234525 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | G.i.p. presso il Tribunale - Archiviazione emessa dal G.i.p. presso la pretura - Autorizzazione - Necessità - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI
Sussiste continuità funzionale ed identitaria, dopo la riforma di cui alla legge n. 479 del 1999, tra l'ufficio del G.i.p. presso il Tribunale e l'ufficio del G.i.p. presso la Pretura, precedentemente previsto. Ne consegue che è necessaria l'autorizzazione alla riapertura delle indagini - con conseguente inutilizzabilità degli atti assunti in mancanza di essa - in ipotesi di archiviazione, per la medesima "notitia criminis", pronunziata, prima della riforma legislativa citata, dal G.i.p. presso la Pretura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)