Sez. 5, Sentenza n. 12893 del 05/10/1999 Ud. (dep. 11/11/1999) Rv. 215532 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Pubblico ministero presso diverso ufficio - Autorizzazione - NecessitĂ - Esclusione - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI
In tema di riapertura delle indagini dopo l'archiviazione, l'inutilizzabilitĂ prevista per gli atti compiuti senza previa autorizzazione non preclude l'esercizio dell'azione penale da parte di un ufficio che non aveva in precedenza richiesto l'archiviazione della notizia di reato. (Nella fattispecie: archiviazione del Gip presso la pretura, azione penale promossa successivamente dal PM presso il tribunale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)