Sez. T, Ordinanza n. 19741 del 16/07/2025 (Rv. 676114-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Accertamento tributario - Società di persone - Litisconsorzio necessario con i soci - Sussistenza - Impugnazioni distinte - Riunione - Necessità. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Nei giudizi relativi all'accertamento tributario nei confronti di società di persone, l'unitarietà del rapporto tra queste ultime e i relativi soci impone il litisconsorzio necessario e la trattazione congiunta dei procedimenti nel simultaneus processus, sicché, in caso di impugnazioni distinte, il giudice deve disporne la riunione, escludendo la sospensione della causa personale rispetto a quella sociale.
Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)