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Sez. 5, Ordinanza n. 28060 del 30/10/2024 (Rv. 672621-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Ricorso contro l'accertamento dei redditi di società di persone - Litisconsorzio necessario tra soci e società - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672621-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

L'unitarietà dell'accertamento - che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni, di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dei soci delle stesse, ai quali vengono automaticamente imputati i redditi proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che il ricorso tributario, proposto da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo che per la prospettazione di questioni personali; ne consegue che tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto, non avendo ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con la conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario originario, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)