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Sez. 1, Sentenza n. 4804 del 20/09/1984 (Rv. 436716 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONSENSO DEL MINORE SEDICENNE - NECESSITÀ ANCHE PER IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ EX ART. 274 COD. CIV. - MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DI DETTO CONSENSO.*
Stato
decisa il 1984-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436716-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONSENSO DEL MINORE SEDICENNE - NECESSITÀ ANCHE PER IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ EX ART. 274 COD. CIV. - MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DI DETTO CONSENSO.*

Il consenso del minore che ha compiuto i sedici anni per promuovere o per proseguire l'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, prescritto dall'art. 273, comma secondo, cod. civ., deve essere prestato non solo per il vero e proprio giudizio di cognizione, ma anche per il giudizio preliminare di ammissibilità dell'Azione di cui all'art. 274 cod. civ., il detto consenso, peraltro, può validamente sopravvenire nel corso del giudizio, anche dopo che sia stato eccepito il suo difetto, purché sussista al momento della decisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)