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Sez. 1, Sentenza n. 4421 del 05/07/1986 (Rv. 447175 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - AFFERMAZIONE DELLA MADRE E RICORRENZA DI RAPPORTI FRA ESSA ED IL PRETESO PADRE ALL'EPOCA DEL CONCEPIMENTO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447175-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - AFFERMAZIONE DELLA MADRE E RICORRENZA DI RAPPORTI FRA ESSA ED IL PRETESO PADRE ALL'EPOCA DEL CONCEPIMENTO - RILEVANZA.*

La pronuncia di ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale può essere fondata anche sull'affermazione della madre e sulla ricorrenza di rapporti fra essa ed il preteso padre all'epoca del concepimento, poiché tali elementi, mentre non sono da soli idonei, ove non suffragati da altre prove, all'accoglimento della domanda (art. 269 quarto comma cod. civ.), possono di per sè giustificare la suddetta declaratoria d'ammissibilità, la quale postula, in esito ad una indagine di tipo delibativo, il mero riscontro della non manifesta infondatezza della domanda medesima, cioè del suo carattere non pretestuoso e della probabilità del suo fondamento sulla base delle prove da acquisire nel successivo giudizio di merito. (V 4804/84, mass n 436716; (V 6627/83, mass n 431357).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)