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Sez. 2, Sentenza n. 286 del 10/02/1962 (Rv. 250442 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - IN GENERE - SERVITUS IN FACIENDO CONSISTERE NEQUIT - PRESTAZIONI ACCESSORIE A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE NON COMPRESE NEL CONTENUTO DELLA SERVITU - OBBLIGAZIONE REALE - APPLICABILITA DELLA REGOLA 'INADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM' - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI SERVITU DI DERIVAZIONE E PRESA D'ACQUA.*
Stato
decisa il 1962-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250442-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - IN GENERE - SERVITUS IN FACIENDO CONSISTERE NEQUIT - PRESTAZIONI ACCESSORIE A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE NON COMPRESE NEL CONTENUTO DELLA SERVITU - OBBLIGAZIONE REALE - APPLICABILITA DELLA REGOLA 'INADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM' - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI SERVITU DI DERIVAZIONE E PRESA D'ACQUA.*

Quando il proprietario del fondo servente e tenuto a compiere qualche atto per rendere possibile l'Esercizio della servitu da parte del proprietario del fondo dominante, tali prestazioni accessorie non sono comprese nel contenuto della servitu, e cioe non fanno parte del comportamento dovuto quale oggetto del rapporto reale, ma sono oggetto di un rapporto obbligatorio 'propter rem', distinto dal rapporto di servitu, sebbene al medesimo accessorio. In relazione a dette prestazioni accessorie deve ritenersi applicabile la regola 'inadimplenti non est adimplendum' nel caso in cui il proprietario del fondo dominante non adempia la sua controprestazione. Per potersi far luogo all'applicazione dell'anzidetto principio, occorre pero che le due prestazioni siano ancora da eseguire, che l'attribuzione patrimoniale dovuta dal proprietario del fondo dominante sia in funzione di corrispettivita con l'adempimento delle dette prestazioni accessorie da parte del proprietario del fondo servente, e che tra la prestazione mancata e quella successivamente rifiutata vi sia un giusto rapporto di proporzionalita. (nella specie trattavasi di servitu di derivazione e presa d'acqua, con Obbligo, per il proprietario del fondo servente, di sollevare l'acqua dal sottosuolo e fornirla al proprietario del fondo dominante, il quale, a sua volta, si era obbligato a corrispondere al primo un compenso periodicò di fronte al rifiuto del proprietario del fondo dominante di continuare a corrispondere il compenso dovuto, e stata ritenuta giustificata, riconoscendo nel caso concreto la ricorrenza delle dette condizioni, la sospensione, da parte del proprietario del fondo servente, delle prestazioni occorrenti per il sollevamento e la condotta dell'acqua). (V 2123/57, 772/57, 2009/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1030, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)