Sez. 2, Sentenza n. 11684 del 05/09/2000 (Rv. 539987 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - DIFFERENZE - OBBLIGAZIONI REALI (O "PROPTER REM") | Servitù volontarie - Tipicità della categoria e della funzione - Libertà della denominazione e del contenuto - Costituzione di un rapporto tra proprietari rispettivamente dell'immobile avvantaggiato e onerato - Onere reale - Inerenza dell'obbligo all'immobile, costituente qualità giuridica di esso - Obbligo del proprietario, in quanto tale, ad un dare o facere - "Obligatio propter rem" - Connessione indissolubile tra obbligo e cosa - Funzione causale che individua il soggetto obbligato nel titolare di un diritto reale su di essa.
SERVITÙ - PREDIALI - DIFFERENZE - OBBLIGAZIONI REALI (O "PROPTER REM")
L'articolo 1027 cod. civ. disciplina la categoria generale delle servitù, non le singole servitù - che se costituite volontariamente sono aperte nel contenuto concreto e nella denominazione - stabilendo la funzione del diritto di servitù, che caratterizza il rapporto, e che consiste nel peso imposto su un immobile per l'utilità di un altro immobile, costituendo per l'effetto un rapporto tra i rispettivi proprietari. Invece l'onere reale è una qualità giuridica dell'immobile e da esso inseparabile, con l'effetto di obbligare il proprietario, in quanto tale, ad eseguire prestazioni positive e periodiche, di dare o facere, a favore del proprietario di altro immobile o di altro soggetto. Infine "l'obligatio propter rem" è un legame indissolubile tra l'obbligazione e la cosa, e la sua funzione causale giustifica l'individuazione del soggetto obbligato nel titolare del diritto reale sulla res.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1030
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)