Sez. 2, Sentenza n. 2813 del 29/10/1973 (Rv. 366382 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - IMPIEGATI DI AZIENDE DI SPEDIZIONE ED AGENZIE MARITTIME - FONDO DI PREVIDENZA - CARATTERE INTEGRATIVO - EFFETTI - MIGLIORE TRATTAMENTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - IMPIEGATI DI AZIENDE DI SPEDIZIONE ED AGENZIE MARITTIME - FONDO DI PREVIDENZA - CARATTERE INTEGRATIVO - EFFETTI - MIGLIORE TRATTAMENTO.*
Il trattamento previsto dal fondo di previdenza istituito con il contratto collettivo corporativo 25 gennaio 1936 per gli impiegati delle aziende di spedizione e delle agenzie marittime, salvo diversa volonta risultante da altri contratti collettivi e da accordi di parte, ha carattere integrativo delle indennita di anzianita e puo concorrere a costituire il 'migliore trattamentò fatto salvo dall'art 3 ultimo comma legge 18 dicembre 1960 n 1561.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)