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Sez. 2, Sentenza n. 3097 del 24/10/1974 (Rv. 371570 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - MANCANZA DI TABELLA VINCOLANTE - RIPARTIZIONE DELLE SPESE - CONFORMITA AI CRITERI LEGALI DI RIPARTIZIONE - POTERE DI VALUTAZIONE DEL GIUDICE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371570-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - MANCANZA DI TABELLA VINCOLANTE - RIPARTIZIONE DELLE SPESE - CONFORMITA AI CRITERI LEGALI DI RIPARTIZIONE - POTERE DI VALUTAZIONE DEL GIUDICE - ESTENSIONE.*

In tema di rimborso di spese condominiali, qualora non si possa fare riferimento a una tabella valida e vincolante per tutti i condomini, spetta al giudice di statuire se la pretesa del condominio nei confronti dei singoli partecipi sia conforme ai criteri di ripartizione che, con riguardo al valore delle singole quote di proprieta, sono sanciti dalla legge in subiecta materia, determinando egli stesso il valore dei piani o porzioni di piano espresso in millesimi. (V 400'71, mass n 349995).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)