Sez. 2, Sentenza n. 400 del 17/02/1971 (Rv. 349995 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LE SPESE - DELIBERE ASSEMBLEARI - INVALIDITA DELLA DELIBERAZIONE RELATIVA ALLA MILLESIMAZIONE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'ESATTEZZA DELLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETA - NECESSITA - POTERE DEL GIUDICE DI RINVIO - SUSSISTENZA - MANCATA RICHIESTA IN APPELLO - IRRILEVANZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LE SPESE - DELIBERE ASSEMBLEARI - INVALIDITA DELLA DELIBERAZIONE RELATIVA ALLA MILLESIMAZIONE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'ESATTEZZA DELLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETA - NECESSITA - POTERE DEL GIUDICE DI RINVIO - SUSSISTENZA - MANCATA RICHIESTA IN APPELLO - IRRILEVANZA.*
In materia di riparto di spese del condominio, una volta esclusa la validita e la conseguente efficacia vincolante della delibera maggioritaria con la quale siano stati accertati i valori delle singole unita immobiliari, il giudice statuisce se la pretesa del condominio nei confronti di singoli condomini al titolo anzidetto sia conforme ai criteri di ripartizione che, con riguardo al valore delle singole quote di proprieta, sono sanciti dalla legge in subjecta materia, determinando il valore dei piani o porzioni di piano espresso in millesimi. Tale Determinazione puo esser fatta dal giudice di rinvio, investito dal riesame della fondatezza della pretesa del condominio, anche se non era stata espressamente chiesta al giudice d'appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)