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Sez. 6, Sentenza n. 1972 del 17/12/1993 Ud. (dep. 17/02/1994) Rv. 197365 - 01

Competenza - Competenza per territorio - Reati commessi all'estero | Reati commessi in parte all'estero - Reato permanente - Iniziato in Italia e proseguito all'estero - Criterio di competenza ex art. 8, terzo comma, cod. proc. pen. - Iniziato all'estero e proseguito in Italia - Criterio suppletivo di competenza ex art. 9, primo comma, cod. proc. pen..
Stato
decisa il 1993-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/197365-01

Competenza - Competenza per territorio - Reati commessi all'estero

In tema di competenza per territorio in ordine a reati permanenti commessi in parte all'estero, si applica il criterio dettato dall'art. 8, comma terzo, cod. proc. pen. quando la condotta criminosa ha avuto inizio in una individuata località nel territorio nazionale, proseguendo poi all'estero. Invece, il luogo d'inizio della permanenza non può fungere quale criterio di riparto fra i giudici italiani se è ubicato al di fuori dello Stato. In tal caso, la competenza si stabilisce secondo il criterio suppletivo di cui all'art. 9 comma primo cod. proc. pen., con riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 9 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 10 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 10 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)