Sez. 3, Sentenza n. 37166 del 18/05/2016 Ud. (dep. 07/09/2016) Rv. 268309 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REATI COMMESSI ALL'ESTERO | Competenza per territorio - Reati permanenti commessi in parte all'estero - Condotta iniziata in Italia e proseguita all'estero - Criterio di competenza ex art. 8, comma 3, cod. proc. pen. - Condotta iniziata all'estero e proseguita in Italia - Criterio suppletivo di competenza ex art. 9 cod. proc. pen. - Fattispecie.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REATI COMMESSI ALL'ESTERO
In tema di competenza per territorio in ordine a reati permanenti commessi in parte all'estero, si applica il criterio dettato dall'art. 8, comma terzo, cod. proc. pen. quando la condotta criminosa ha avuto inizio in una individuata località nel territorio nazionale, proseguendo poi all'estero; qualora, invece, la consumazione abbia avuto inizio all'estero e sia proseguita nel territorio nazionale, la competenza va determinata in base alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della competenza per territorio ai sensi dell'art. 9, comma terzo, cod. proc. pen. in relazione ad un sodalizio criminoso costituito in Svizzera e radicatosi successivamente in territorio italiano).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)