Sez. L - , Ordinanza n. 10516 del 03/05/2018 (Rv. 648344 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Illegittima sospensione dal lavoro - Collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria - Somme liquidate a titolo di risarcimento del danno - Computo nella retribuzione imponibile a fini contributivi e tributari - Configurabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
I lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni a seguito di illegittima sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro hanno diritto ad ottenere la retribuzione piena, e non già il minore importo delle integrazioni salariali, sicché la relativa somma liquidata a titolo di risarcimento del danno costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi (stante l'ampia nozione della stessa ai sensi dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969) e tributari (in base all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui le indennità a titolo di risarcimento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49 com. 1, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)