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Sez. L, Sentenza n. 25240 del 27/11/2014 (Rv. 633441 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Illegittima sospensione dal lavoro e collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria - Somme liquidate a titolo di risarcimento del danno - Computo nella retribuzione imponibile a fini contributivi e tributari - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633441-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Ove il datore di lavoro sospenda illegittimamente il rapporto e collochi i dipendenti in cassa integrazione guadagni, questi hanno diritto ad ottenere la retribuzione piena e non già il minore importo delle integrazioni salariali, sicché la relativa somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi (stante l'ampia nozione della stessa ai sensi dell'art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153, applicabile "ratione temporis") e tributari (in considerazione della previsione di cui all'art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui le indennità a titolo di risarcimento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)