Sez. L, Sentenza n. 1224 del 11/03/1978 (Rv. 390578 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - SPETTANZA AL PERSONALE DELL'ISVEIMER - CONDIZIONI - NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DALLA DELIBERA DELL'ISTITUTO IN DATA 15 OTTOBRE 1974 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - SPETTANZA AL PERSONALE DELL'ISVEIMER - CONDIZIONI - NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DALLA DELIBERA DELL'ISTITUTO IN DATA 15 OTTOBRE 1974 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*
L'art 44 del regolamento per il personale dell'Isveimer prevedeva il diritto del dipendente all'indennita di preavviso solo per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'ente, onde l'indennita non era dovuta sia nel caso di dimissioni volontarie, sia nel caso di collocamento anticipato a riposo ai sensi della legge n 336 del 1970 e n 824 del 1971. Detto articolo ha esplicato la propria efficacia fino all'entrata in vigore della delibera dello istituto in data 15 ottobre 1974, con cui si e stabilito il diritto all'indennita di preavviso anche nel caso di collocamento anticipato a riposo, e che non ha efficacia retroattiva, in quanto assunta con riferimento alla legge n 355 del 1974, introduttiva di una nuova procedura del collocamento a riposo compatibile con l'istituto del preavviso.*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)