Sez. 2, Sentenza n. 653 del 17/03/1969 Ud. (dep. 06/06/1969) Rv. 111682 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO -CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO -CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE.*
Il reato di violazione di domicilio resta assorbito nell'altro di cui agli artt.624, 625 n.1 cod.pen., sotto la Forma del reato complesso, solo quando l'agente si introduce o si trattiene nell'altrui abitazione al fine esclusivo di commettere un furto. Si ha, invece, il concorso di entrambi i reati (art.614 e 624, 625 n.1 cod.pen.) nel caso in cui l'agente, introdottosi nell'altrui abitazione, contro la espressa volonta di chi aveva il diritto di escluderlo, per fini diversi (nella specie, per congiungersi carnalmente con una donna), vi si sia poi trattenuto allo scopo di sottrarre cose dall'abitazione stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 614, Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)