Sez. 1, Sentenza n. 24263 del 30/12/2004 (Rv. 582605 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Verbale di accertamento - Obbligo di motivazione "ex" art. 3 legge n. 241 del 1990 - Insussistenza - Indicazione analitica delle circostanze di fatto poste a fondamento della incolpazione - Necessità - Esclusione - Sommaria esposizione del fatto - Sufficienza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, non si estende al verbale di accertamento della violazione l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi prescritto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. Esso, infatti, riguarda i soli atti provvedimentali, tra i quali non possono essere ricompresi quelli sopra indicati, che non sono dotati di efficacia sul piano dell'ordinamento generale, essendo destinati ad acclarare fatti che possono assumere rilievo ai fini dell'eventuale esercizio del potere sanzionatorio - in quanto idonei ad integrare gli estremi, oggettivi e soggettivi, di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi - e a rendere edotti di tale possibile rilievo la persona cui la infrazione è imputabile e quella obbligata in solido al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione. Il verbale di accertamento della violazione contestata non deve, pertanto, necessariamente contenere la indicazione analitica delle circostanze di fatto poste a fondamento della incolpazione, ma solo la sommaria esposizione del fatto (art. 385 d.P.R. n. 495 del 1992).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 385
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)