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Sez. 1, Sentenza n. 10858 del 10/07/2003 (Rv. 564953 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata - Mancanza - Processo verbale dell'infrazione - Notificazione - Necessità - Esclusione - Sintesi contenente gli estremi dell'imputazione e del processo verbale - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564953-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni del codice della strada, al trasgressore deve essere notificato, a norma dell'art. 201 del codice, non il processo verbale dell'infrazione o una copia dello stesso, ma una sintesi contenente gli estremi necessari ad individuare l'imputazione ed il processo verbale di riferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)