Sez. 3, Sentenza n. 7181 del 10/04/2015 (Rv. 635047 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Mancata "denuntiatio" al coltivatore ad opera del promittente alienante - Obbligo del promissario acquirente di contattare con immediatezza il prelazionario - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In tema di prelazione agraria, è contrario al principio di buona fede, di cui all'art. 1375 cod. civ., il comportamento del promissario acquirente di un fondo rustico concesso in mezzadria, il quale, pur gravando sul promittente alienante l'obbligo di notificare al coltivatore la proposta di alienazione, agli effetti dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, si attivi per contattare il prelazionario per ottenerne l'eventuale rinuncia al suo diritto solo dopo un notevole periodo di tempo dalla stipula del preliminare (nella specie, quattordici anni), così omettendo un doveroso comportamento collaborativo ai fini della realizzazione dell'affare e tenendo prolungatamente nella più completa incertezza la sorte del rapporto giuridico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)