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Sez. 3, Sentenza n. 2829 del 05/05/1982 (Rv. 420698 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - PRESUPPOSTI - PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE DELLA AVVENUTA AMMISSIONE DEL DANNEGGIATO ALL'ASSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420698-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - PRESUPPOSTI - PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE DELLA AVVENUTA AMMISSIONE DEL DANNEGGIATO ALL'ASSISTENZA.*

In tema di assicurazioni sociali e previdenziali obbligatorie, il principio enunciato dall'art. 1916 cod. civ., in forza del quale l'assicuratore subentra nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile soltanto dopo il pagamento dell'indennità, deve essere applicato con gli opportuni temperamenti, nel senso che la successione particolare nel credito dell'assicurato consegue alla mera comunicazione al terzo responsabile, da parte dell'istituto assicuratore, dell'avvenuta ammissione del danneggiato all'assistenza e agli indennizzi previsti dalla legge, qualora vi sia la contestuale manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surrogazione. (V 381/80, mass n 403762).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)