Sez. 1, Sentenza n. 381 del 17/01/1980 (Rv. 403762 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - PRESUPPOSTI - PAGAMENTO DELL'INDENNITA - APPLICABILITA IN TEMA DI ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI - LIMITI - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE, DA PARTE DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE, DELL'AMMISSIONE DEL DANNEGGIATO ALL'ASSISTENZA ED AGLI INDENNIZZI PREVISTI DALLA LEGGE E CONTESTUALE MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SURROGAZIONE - SUFFICIENZA - SUCCESSIVI ACCORDI TRANSATTIVI TRA IL TERZO E L'ASSICURATO - IRRILEVANZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - PRESUPPOSTI - PAGAMENTO DELL'INDENNITA - APPLICABILITA IN TEMA DI ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI - LIMITI - COMUNICAZIONE AL TERZO RESPONSABILE, DA PARTE DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE, DELL'AMMISSIONE DEL DANNEGGIATO ALL'ASSISTENZA ED AGLI INDENNIZZI PREVISTI DALLA LEGGE E CONTESTUALE MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SURROGAZIONE - SUFFICIENZA - SUCCESSIVI ACCORDI TRANSATTIVI TRA IL TERZO E L'ASSICURATO - IRRILEVANZA.*
Il principio fissato dall'art 1916, cod civ, in tema di Assicurazione privata contro i danni, in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al 'pagamento dell'indennità , trova necessari adattamenti e temperamenti nel campo delle assicurazioni sociali e previdenziali, ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilita, ed inoltre si articolano in una molteplicita di prestazioni, non immediatamente quantificabili in denaro. In questo settore, l'indicato subingresso dell'istituto assicuratore (nella specie, INAM) si verifica con la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza ed agli indennizzi previsti dalla legge, accompagnata dalla contestuale manifestazione della volonta di esercitare il diritto di surroga, con la conseguenza che, da tale momento, restano inopponibili all'istituto stesso eventuali successivi accordi transattivi fra il terzo e l'assicurato. (V 3291/78, mass n 392720; (V 2909/75, mass n 376960).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 4 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)