Sez. T, Ordinanza n. 22608 del 05/08/2025 (Rv. 675760-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Applicabilità all'esercizio di attività di lavoro autonomo (professione forense) - Presupposti - Autonoma organizzazione ex art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Contenuto - Accertamento - Modalità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, ai fini della debenza dell'imposta, il requisito dell'autonoma organizzazione per le professioni liberali, quale la professione forense, sussiste in presenza di una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto alla mera attività intellettuale svolta dal professionista, derivante dal coordinamento di fattori che, considerati su di un piano non solo quantitativo ma anche qualitativo e valutati nel loro complesso e non in modo isolato o atomistico., sono suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto ad essa.
Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 2 lett. C) CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)