Sez. 5, Sentenza n. 3678 del 16/02/2007 (Rv. 594815 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Applicabilità all'esercizio di attività di lavoro autonomo - Presupposto - Autonoma organizzazione - Nozione - Accertamento - Giudizio di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Domanda di rimborso - Prova negativa - Onere a carico del contribuente - Fattispecie in tema di esercizio dell'attività di avvocato.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato l'impugnazione del silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso presentata da un avvocato, limitandosi ad affermare astrattamente l'assoggettabilità ad imposta dell'attività libero-professionale, senza indagare sulle modalità concrete di esercizio della stessa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/04/1998 num. 137 art. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)