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Sez. U, Sentenza n. 2364 del 10/04/1985 (Rv. 440220 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO "OPERE PIE RIUNITE DI TRANI" - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - ATTIVITÀ LAVORATIVA SUBORDINATA PRESTATA CON CONTINUITÀ IN FAVORE DELL'ISTITUTO - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI URGENZA DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440220-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO "OPERE PIE RIUNITE DI TRANI" - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - ATTIVITÀ LAVORATIVA SUBORDINATA PRESTATA CON CONTINUITÀ IN FAVORE DELL'ISTITUTO - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI URGENZA DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - INAMMISSIBILITÀ.*

L'istituto "opere pie riunite di trani", incluso fra le istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza di cui alla legge 17 luglio 1890 n. 6972, ha natura di ente pubblico non economico. Ne deriva che l'attività lavorativa subordinata prestata con continuità in favore di detto istituto, in forza di un effettivo inserimento del dipendente nell'ambito del suo apparato pubblicistico, integra un rapporto di pubblico impiego, indipendentemente dal fatto della sua Costituzione a tempo determinato, ovvero dal suo protrarsi dopo la scadenza del relativo termine, con l'ulteriore conseguenza che le controversie inerenti al rapporto stesso, in quanto devolute in via esclusiva al giudice amministrativo, esulano dalla giurisdizione del giudice ordinario, cui deve correlativamente negarsi anche il potere di adottare provvedimenti d'urgenza, a norma dell'art. 700 cod. proc. civ. (trattandosi di potere sussistente solo a tutela di posizioni soggettive spettanti alla cognizione del medesimo giudice ordinario). (V 5097/83, mass n 429963; (V 2324/83, mass n 427177).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)