Sez. U, Sentenza n. 2324 del 30/03/1983 (Rv. 427177 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ASSUNZIONI TEMPORANEE DI PERSONALE PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ASSUNZIONI TEMPORANEE DI PERSONALE PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Le assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello stato, disposte a norma del d.P.R. 31 marzo 1971 n. 276, comportano la Costituzione di rapporti di pubblico impiego, in considerazione dell'inserimento del lavoratore subordinato nello ambito dell'organizzazione pubblicistica delle amministrazioni medesime, i quali mantengono tale natura anche nel caso in cui si protraggano oltre il termine fissato dall'art. 1 del citato decreto (novanta giorni). Ne consegue che le controversie inerenti al suddetto rapporto, ivi compresa quella promossa dal dipendente per sentirne affermare il carattere stabile in dipendenza della sua protrazione oltre l'indicato termine, spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 4744/79, mass n 401320).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 31/03/1971 num. 276 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)