Sez. 2, Sentenza n. 613 del 05/05/1971 Ud. (dep. 02/02/1972) Rv. 119995 - 01
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITA FONDATA UNICAMENTE SULL'ACCERTAMENTO DATTILOSCOPICO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
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Le operazioni dattiloscopiche, eseguite direttamente dalla polizia scientifica, non hanno carattere e valore di perizia, ma rappresentano un accertamento tecnico compiuto da personale dotato di specifica Competenza, sul quale il giudice del merito puo bene fondare il proprio convincimento in ordine alla responsabilita dell'imputato, anche senza il concorso di elementi sussidiari di conferma, quando non vi siano dubbi sulla correttezza dei metodi di rilevazione, di esame e di studio delle impronte digitali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)