Sez. 1, Sentenza n. 43814 del 08/10/2008 Cc. (dep. 24/11/2008) Rv. 241558 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Potere del giudice di appello di valutare le esigenze cautelari ex art. 275, comma primo bis cod. proc. pen. - Configurabilità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE
L'applicazione della custodia cautelare contestualmente ad una sentenza di condanna, sulla base di una valutazione discrezionale fondata sui criteri previsti dall'art. 275, comma primo-bis, cod. proc. pen., è consentita, oltre che al giudice di primo grado, anche a quello di appello, indipendentemente dalla ricorrenza delle particolari condizioni che, ai sensi del comma secondo-ter del citato art. 275, renderebbero la misura obbligatoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)