diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4746 del 13/01/2011 Cc. (dep. 09/02/2011) Rv. 249793 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Condanna in appello - Custodia cautelare - Valutazione discrezionale presupposti - Condizioni - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249793-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE

In tema di misure cautelari, il giudice di appello che pronunci sentenza di condanna, fuori dai casi di applicazione obbligatoria previsti dall'art. 275, comma secondo-ter, cod. proc. pen., deve valutare discrezionalmente la necessità o meno di disporre la custodia cautelare, in base ai criteri definiti dal comma primo-bis della stessa norma, non diversamente da quanto può fare il giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)