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Sez. 3, Sentenza n. 702 del 12/03/1971 (Rv. 350484 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - POTERE DI REVOCA E DI MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI EMESSI NEL CORSO DELLA PROCEDURA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350484-01

ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - POTERE DI REVOCA E DI MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI EMESSI NEL CORSO DELLA PROCEDURA - LIMITI.*

Il primo comma dell'art 487 cod proc civ stabilisce che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono modificabili e revocabili dallo stesso giudice, anche di ufficio, fino a quando non abbiano avuto esecuzione, salvo che la legge disponga altrimenti. Conseguentemente il giudice dell'esecuzione, quale organo dirigente e propulsore dell'esecuzione forzata, ha il potere ed il dovere di revocare o modificare, anche di ufficio, qualsiasi provvedimento se idoneo a realizzare gli effetti cui era diretto, ove tale modifica o revoca non rechi pregiudizio per i diritti ormai acquisiti in forza del provvedimento meritevole di revisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)