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Sez. 1, Sentenza n. 1695 del 11/04/1978 (Rv. 391110 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERIO DIFFERENZIALE TIPICO PER LE ESPROPRIAZIONI PARZIALI - VANTAGGIO PER L'ESPROPRIATO RISPETTO AL CRITERIO ORDINARIO EX ART 39 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391110-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERIO DIFFERENZIALE TIPICO PER LE ESPROPRIAZIONI PARZIALI - VANTAGGIO PER L'ESPROPRIATO RISPETTO AL CRITERIO ORDINARIO EX ART 39 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il criterio differenziale, tipico della Determinazione della indennita nel caso di espropriazione parziale, non sempre e necessariamente si risolve in un vantaggio per l'espropriato rispetto all'applicazione del criterio dettato dall'art 39 della legge 25 giugno 1865, n 2359, in quanto il distacco di parte del fondo per la costruzione dell'opera pubblica come puo dar luogo ad un effetto negativo, cosi puo anche risultare vantaggioso per la parte residua. (V 4047/75, mass n 378346).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)