Sez. 1, Sentenza n. 4047 del 06/12/1975 (Rv. 378346 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERIO DI STIMA DIFFERENZIALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO NEGATIVO DEL GIUDICE DI MERITO - CONSIDERAZIONE DELL'ESTENSIONE DELLE PARTI DEL FONDO - SUFFICIENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERIO DI STIMA DIFFERENZIALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO NEGATIVO DEL GIUDICE DI MERITO - CONSIDERAZIONE DELL'ESTENSIONE DELLE PARTI DEL FONDO - SUFFICIENZA.*
In tema di liquidazione dell'indennita di espropriazione per pubblica utilita, nell'ipotesi di espropriazione parziale, il criterio di stima differenziale previsto dagli artt 40 e 41 della legge 25 giugno 1865 n 2359 si applica sempre che sussista, fra la parte espropriata e quella non espropriata, un vincolo tale che il distacco e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano, in senso sia negativo che positivo, sulla utilizzazione della parte non espropriata. E deve ritenersi sufficientemente motivata la sentenza del merito che escluda qualsiasi incidenza, positiva o negativa, sulla parte residua del fondo, considerando solamente la notevole estensione cosi della parte espropriata come di quella residua. (V 3566/72, mass n 361548).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)