Sez. 1, Sentenza n. 4019 del 27/04/1994 (Rv. 486381 - 01)
Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandanti - Divieto di amministrazione, utili percepiti in buona fede | Violazione - Effetti.
Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandanti - Divieto di amministrazione, utili percepiti in buona fede
Con riguardo a società in accomandita semplice, l'art. 2320 cod. civ., facendo divieto al socio accomandante non soltanto del compimento di atti di amministrazione o di conclusione di affari in nome della società stessa, ma anche di semplici trattative, si impronta alla "ratio" di precludere al detto socio qualsiasi ingerenza nell'attività sociale, con la conseguenza che la violazione di tale divieto, non è riducibile all'ipotesi della attività del "falsus procurator", con la mera conseguenza dell'irrilevanza di questa rispetto alla società, ma rileva come comportamento potenzialmente idoneo a determinare un mutamento del tipo sociale e, quindi, dannoso rispetto alla gestione sociale ed alla posizione di preminenza del socio accomandatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2320
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)