Sez. 2, Sentenza n. 10447 del 21/10/1998 (Rv. 519938 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - DIVIETO DI AMMINISTRAZIONE - UTILI PERCEPITI IN BUONA FEDE | Responsabilità della società per atti o contratti posti in essere dal socio accomandante in suo nome - Insussistenza - Esclusione.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDANTI - DIVIETO DI AMMINISTRAZIONE - UTILI PERCEPITI IN BUONA FEDE
Nella società in accomandita semplice, il compimento di atti della gestione sociale da parte del socio accomandante, se pure determina, a norma dell'art. 2320 cod. civ., la perdita della limitazione di responsabilità di detto socio, non comporta però la responsabilità della società per gli atti e i contratti posti in essere dal suddetto socio per conto (e in nome) di essa, salva l'ipotesi di successiva ratifica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2320
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)