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Sez. L, Sentenza n. 1662 del 14/02/2000 (Rv. 533866 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Rapporto tra una società di capitali e l'amministratore - Natura di rapporto di immedesimazione organica nei confronti dei terzi estranei all'organizzazione sociale - Nascita, all'interno della suddetta organizzazione, di rapporti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività dell'amministratore - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533866-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE

Ancorché il rapporto che lega l'amministratore alla società di capitali sia, verso i terzi estranei all'organizzazione societaria, un rapporto di immedesimazione organica, all'interno dell'organizzazione stessa ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un'attività - come quella resa dall'amministratore - continua, coordinata e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria e l'eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale dell'amministratore nei confronti della società. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali ad ottenere il richiesto compenso per la suddetta attività sul rilievo che l'accertamento dell'assenza della natura subordinata dell'opera svolta dal ricorrente doveva portare ad escludere anche che il compenso stesso fosse attribuibile in base ad un rapporto di parasubordinazione, così erroneamente assimilando la parasubordinazione alla subordinazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2249, Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)