Sez. 3, Sentenza n. 21389 del 04/11/2005 (Rv. 585355 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Norme regolatrici - Applicabilità a tutti i contratti agrari - Comodato di un fondo rustico - Inclusione - Esclusione - Comodato modale avente ad oggetto un fondo rustico - Ininfluenza.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
In tema di rapporti agrari la disposizione prevista dall'art. 27 legge n. 203/82 - secondo cui le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima - non trova applicazione con riguardo alla concessione in comodato di un fondo rustico, stante l'impossibilità di qualificarla come contratto agrario (la cui causa, estranea al comodato, è quella di costituire un'impresa agraria sul fondo altrui), anche nel caso in cui, trattandosi di comodato modale avente per oggetto una cosa produttiva, il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia, ma svolga un'attività di gestione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)