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Sez. 3, Sentenza n. 12216 del 20/08/2003 (Rv. 566029 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Contratti su fondi rustici - Qualificazione del rapporto come comodato o affitto - Valutazione relativa alla gratuità o onerosità del rapporto, da effettuarsi in relazione alla causa di esso - Causa del contratto agrario - Costituire un'azienda agraria su fondo altrui - Differenza col comodato modale di fondo rustico.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566029-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

Al fine di qualificare come comodato o locazione o affitto il contratto avente ad oggetto un fondo rustico, rilevano la gratuità o onerosità del contratto, che devono valutarsi avuto riguardo alla causa del contratto stesso, intesa come funzione economico - sociale che il contratto medesimo è destinato obiettivamente ad adempiere; in particolare, causa tipica del contratto agrario è quella di costituire una impresa agraria su fondo altrui, e tale causa resta estranea al contratto di comodato avente ad oggetto un fondo rustico, anche nel caso in cui si tratti di comodato modale avente ad oggetto una cosa produttiva, all'interno del quale il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia, ma svolga anche un'attività di gestione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)