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Sez. 1, Sentenza n. 668 del 08/03/1972 (Rv. 356744 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL DANNO - RIFERIMENTO AL PREZZO CORRENTE DEL BENE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356744-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL DANNO - RIFERIMENTO AL PREZZO CORRENTE DEL BENE - CONDIZIONI.*

A differenza della indennita di occupazione entro i limiti del biennio, che ha natura di compenso per fatto lecito, la somma dovuta in relazione al periodo di occupazione abusiva, successivo alla scadenza del biennio, ha invece natura risarcitoria, siccome derivante da fatto illecito: ne consegue che la Determinazione del danno relativo all'occupazione illegittima, in base ai principi generali in tema di responsabilita per fatto illecito, deve essere effettuata con riferimento al valore venale di comune commercio del fondo occupato all'epoca della pronuncia giudiziaria. (V 1716'69, mass n 340715).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)